• Porcellum: Si può parlare di ritorno al proporzionale?

    La controversa approvazione della legge Calderoli (21 dicembre 2005, n. 270 ) avvenuta all'estremo limite finale della XIV legislatura, ha determinato - almeno formalmente - l'esclusione del nostro paese dal novero delle democrazie dotate, per l'elezione dei componenti del Parlamento nazionale, di sistemi elettorali a “ vocazione” maggioritaria. E questo è avvento, con l'abbandono del sistema elettorale prevalentemente maggioritario uninominale a turno unico, in vigore dal '93 ( cd. Mattarellum) per introdurre, diversamente, una formula elettorale atipica e di problematica qualificazione, che contiene al suo inteno significativi elementi di natura proporzionale.

    Prima però di entrare nel merito dell'analisi, è bene circoscrivere le due formule elettorali quella proporzionale e quella maggioritaria a due mere ipotesi di scuola che nella realtà e complessità dei sistemi elettorali ( nazionale e sovranazionali) tendono a confondersi l'una con l'altra. Infatti, difficilmente, si può parlare a priori di sistemi tout court maggioritari, come del resto è difficile pensare a sistemi tipicamente imperniati nella logica proporzionale. Esistono, diversamente, modelli complessi e misti che tendono a sintetizzarsi con elementi e tratti tipici dell'uno o dell'altro sistema. Detto questo, come anticipato - ad inizio articolo – l'Italia dopo la parentesi in senso maggioritaria dal '93 al 2005, oggi è ritornata - almeno in una visione di facciata - al meccanismo di riparto di seggi in Parlamento legato alla formula proporzionale che si differenzia dal maggioritario per il fatto di essere considerato maggiormente dotato di elementi di democraticità, e per il diverso meccanismo di riparto dei seggi. Infatti, il sistema elettorale maggioritario, tende a dare maggiore stabilità all'ordinamento, attribuendo i seggi in palio ai candidati che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti, ma va di riflesso va penalizzare quelle forze politiche meno rappresentative. Ragion per cui, già i nostri Padri Costituenti si espressero manifestamente per un sistema proporzionale puro, che avesse nella logica di “ una testa un voto” la sua caratteristica elettiva. E ciò , per dare rappresentanza anche alle più piccole forze elettorali, e di contro scongiurare alla radice la possibilità di un'ipotetica riaffermazione di solide maggioranze, ritenute - giusto o torto per il volgersi della storia – pericolose per il concetto stesso di democrazia. E riconoscendo, altresì, al concetto di rappresentatività una posizione valoriale di superiorità rispetto a quello di “stabilità e governabilità”. Cosa che del resto ha accompagnato e permeato l'assetto pluripartitico della prima Repubblica, e per certi versi anche della seconda, dove le forze residuali e marginali hanno pesato in termini di stabilità di alleanze politiche e sulla durata dei governi.

    Andando ad analizzare gli elementi peculiari di questo sistema elettore, si riscontra sin da una prima lettura che si tratta di un “proporzionale di coalizione”, ovvero si riconosce un premio di maggioranza in favore della lista o coalizione di liste reciprocamente collegate che ottengono la maggioranza di voti in termini non assoluti ma relativi. Il legislatore, ha previsto poi, per accentuare la selettività del meccanismo di riparto dei seggi, una soglia di sbarramento diversa per la Camera e per il Senato. Infatti alla Camera dei Deputati, tale sistema si articola nel modo seguente: possono concorrere al riparto dei seggi soltanto le coalizioni di liste che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei suffragi, e sempre che contengono al loro interno una lista che abbia raggiunto il 2 per cento. Se, invece, una lista abbia optato per correre da sola, senza legarsi, deve ottenere almeno il 4 per cento dei voti a livello nazionale. All'interno, poi, delle singole coalizioni, concorrono alla ripartizione dei seggi le liste che abbiano superato il 2 per cento dei voti, nonché la lista cosiddetta “miglior perdente”, vale a dire quella che, tra tutte le liste al di sotto della soglia del 2 per cento, abbia ottenuto la percentuale di voti più elevata.

    Per quanto riguarda il Senato della Repubblica, in ossequio alla devoluzione in senso federale avviata nel lontano 1999, e poi confermata nel 2001 e approdata oggi nel federalismo fiscale di inizio anno, il collegio elettorale di riparto dei seggi non è su scala nazionale ma regione per regione. Ciò, implica che anche il premio di maggioranza e la soglia di sbarramento siano da calcolare su base regionale, e cioè il 3 per cento dei consensi per le liste coalizzate, per quelle invece che concorrono da sole, la soglia si alza all'8 per cento sempre su base regionale. E' evidente che una simile impostazione, su due livelli , nazionale e regionale, crea all'indomani del voto popolare una situazione di alea in merito alle condizioni di governabilità, cosa del resto accaduta alla legislatura precedente a quella attuale.
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